TAR Lombardia: gara telematica e documento illeggibile


In tema di gara tematica, si segnala una pronuncia del TAR Lombardia (Milano sez. IV 20 agosto 2013 n. 2071) di indubbio interesse.

 

Il caso verteva su un’esclusione di un concorrente in quanto alla Stazione Appaltante era giunto in via informatica un file risultato non leggibile; secondo il ricorrente il provvedimento di esclusione, era illegittimo atteso che la causa di contaminazione del file non dipendeva da sua colpa, ma da un difetto di funzionamento del sistema informatico.

 

Il Collegio ha accolto il ricorso in quanto "il principio del favor partecipationis impone all'amministrazione di consentire la partecipazione alle gare pubbliche nella latitudine più ampia possibile e di scegliere nel dubbio la strada della massima partecipazione rispetto a quella dell'esclusione dell'impresa.

 

Nel caso di specie, l'amministrazione ha escluso la società ricorrente senza, tuttavia, comprovare con certezza che l'illeggibilità del file dipendesse da colpa della società ricorrente, come ha attestato il verificatore.

 

Nel caso di specie, le imprese partecipanti non avevano alcuna possibilità di scegliere le modalità di recapito dell'offerta, in quanto la stazione appaltante ha ritenuto di avvalersi esclusivamente del sistema informatico per la gestione della gara pubblica.

 

Ne deriva che la questione è esattamente ribaltata rispetto a quanto visto nel sistema di recapito tradizionale, in quanto, nella fattispecie, sarà l'amministrazione che, avendo vincolato le imprese partecipanti nella forma di trasmissione dell'offerta, si accolla il rischio del mancato recapito o delle disfunzioni derivanti dall'utilizzo del sistema informatico che siano addebitabili alla stazione appaltante medesima o che non abbiano una causa accertata.

 

Accollare anche in tali ipotesi il rischio derivante dalle disfunzioni del sistema in capo all'impresa partecipante che non ha avuto la possibilità di esprimere alcuna preferenza sulla modalità di recapito dell'offerta, vorrebbe dire accogliere un principio ingiustamente punitivo per le imprese partecipanti e, peraltro, configgente con il favor partecipationis che pervade tutta la materia degli appalti pubblici".