Il divieto di modificazione della compagine delle Associazioni temporanee di imprese o dei consorzi, nella fase procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 37 comma 9, d.lgs. n. 163/06, è finalizzato a impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i. o del Consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'A.T.I. venuto meno per effetto dell'operazione riduttiva (TAR Toscana sez. II 5 luglio 2013 n. 1050 che richiama Consiglio di Stato, Ad. Plen. 8 maggio 2012, n. 8; id., sez. V, 20 febbraio 2012, n. 888; T.A.R. Umbria, 5 aprile 2012, n. 111).
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