Il rapporto di tirocinio, per la sua tipica connotazione funzionale e per la sua inevitabile temporaneità, non può essere assimilato alla posizione di "dipendente" o "consulente su base annua" richiesta dall'art. 253 del D.P.R. n. 207 del 2010: la norma si caratterizza, infatti, per l'evidente intento di assicurare che il giovane
professionista sia stabilmente inquadrato nell'organico societario ovvero, in alternativa, che egli sia legato da uno stabile rapporto di consulenza con la società concorrente.
Si aggiunga, nella fattispecie, che il tirocinio intrapreso dall'arch. Manzi neppure sarebbe stato idoneo, per la sua brevissima durata, a garantire la presenza del giovane professionista nella società incaricata della progettazione esecutiva per l'intero arco temporale dell'appalto, anche ove si assuma quale riferimento contrattuale il più ristretto termine previsto dal disciplinare di gara (trenta giorni) per la redazione del progetto esecutivo.
Inoltre, le mansioni di mero "collaboratore allo sviluppo grafico" appaiono non conformi alla previsione normativa dianzi richiamata, che viceversa va interpretata nel senso di imporre la piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della équipe di lavoro, quale "progettista" dell'opera ad ogni effetto, vale a dire con l'assunzione diretta dei compiti e delle responsabilità professionali proprie dell'attività di progettazione di opere pubbliche (Parere 23 aprile 2013 n. 66). |