L’Autorità con il parere 27 marzo 2013 n. 44, ha affrontato il tema della modificabilità delle associazioni temporanee di imprese.
Si legge nel parere che, alla luce del più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte: Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012 n. 8;, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842; sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2964) e dall'Autorità (cfr., di recente: parere AG 23/11 del 21 novembre 2012; parere AG 2/11 del 27 gennaio 2011), in materia di modificazioni soggettive dei raggruppamenti temporanei d'imprese:
- il fatto che il Codice dei contratti pubblici (all'art. 37, commi 18 e 19) indichi i casi tassativi in cui è possibile la modificazione soggettiva dell'a.t.i. già aggiudicataria, in relazione alle vicende patologiche che colpiscono la mandante o la mandataria, non comporta di per sé il divieto assoluto della variazione della compagine concorrente in corso di gara;
- il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, che mira a garantire una conoscenza piena da parte dell'Amministrazione delle imprese che intendono contrarre, consentendole una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria delle concorrenti, non preclude il recesso di una o più imprese dell'a.t.i. qualora le imprese rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'appalto, dovendo il divieto riferirsi soltanto all'aggiunta o alla sostituzione di componenti, non anche al semplice venir meno di taluno di essi senza subentro;
- la modificazione in riduzione del raggruppamento temporaneo non dà luogo a violazione della par condicio dei concorrenti, poiché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corso di procedura, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, sempreché la modifica in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i. ovvero per vicende patologiche sopravvenute che colpiscono una delle imprese associate, e non invece per eludere la legge di gara ed evitare l'esclusione per difetto di un requisito di ammissione al momento della presentazione dell'offerta;
- pertanto, il recesso dell'impresa dal raggruppamento in corso di gara non può mai valere a sanare ex post una situazione di preclusione alla partecipazione sussistente al momento della presentazione della domanda.
Entro tali limiti, può ormai ritenersi consentita nel corso della gara la modificazione riduttiva dell'associazione temporanea d'imprese.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la situazione di irregolarità contributiva e la sentenza di fallimento che hanno colpito la mandante non ostano all'aggiudicazione dell'appalto all'ATI nella mutata composizione susseguente al recesso della mandante fallita), a condizione che il raggruppamento d'imprese riesca a garantire la copertura integrale delle qualificazioni SOA richieste dal bando di gara.
La concreta verifica di tale presupposto va rimessa alla stazione appaltante. |