Consiglio di Stato: la verifica “facoltativa” dell’anomalia


Mentre l'art. 86, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 impone un obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia da quella stessa previsione individuati, il successivo comma 3 si limita a facoltizzare la stazione appaltante a procedere alla suddetta verifica sempre che l'offerta, pur in assenza delle condizioni indicate dal comma precedente, appaia, in base ad elementi specifici, da indicare ovviamente con idonea motivazione, anormalmente bassa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4489).

 

In sostanza, la citata disciplina distingue tra obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia individuati dalla legge e facoltà riservata all'Amministrazione di ipotizzare autonomamente, in base ad elementi specifici, casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti.

 

E’ la posizione del Consiglio di Stato (sez. V 20 agosto 2013 n. 4193), il quale in relazione al caso di specie, evidenzia che l'Amministrazione non ha rilevato alcuno di quegli specifici elementi che la potevano indurre a dubitare della congruità dell'offerta della appellante e a giustificare la decisione di sottoporla a verifica di anomalia; pertanto, la decisione del TAR di censurare tale comportamento per irragionevolezza è da ritenersi erronea, in quanto finisce per interferire con il merito amministrativo, la cui discrezionalità tecnica non è sindacabile in assenza dei presupposti che possano giustificare il suddetto sindacato, sconfinando altrimenti il Giudice nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A. (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 17 febbraio 2012, n. 2312).