Per giurisprudenza ormai prevalente (Consiglio di Stato sez. III, nn. 4070/2013, 1030 e 3196/2014; sez. V, n. 2517/2014), l’omessa indicazione dei costi di sicurezza - in mancanza di una espressa previsione circa l’obbligo e la comminatoria di esclusione - non rientra tra i principi inderogabili del Codice, né è soggetta quindi all’eterointegrazione del bando, così rendendo ininfluente la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014.
Lo afferma la sezione III del Consiglio di Stato nella sentenza del 21 novembre 2014 n. 5746.
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