I requisiti di ammissione, nell’ipotesi di recesso di una partecipante ad un RTI, devono essere posseduti (da tutte le imprese partecipanti al RTI, compresa quella che recede) al momento della presentazione dell’offerta, pena la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
Mentre, evidentemente, non ha più rilievo, per l’Amministrazione (e non viola il principio della par condicio), la sorte dell’impresa che, al momento della domanda di partecipazione, era in possesso dei requisiti di partecipazione e che ha poi esercitato il recesso nel corso della procedura (anche eventualmente per aver perso i requisiti di partecipazione), per ragioni legate all’evoluzione delle attività imprenditoriali che prescindono dalla singola gara, come ad esempio nel caso di cessione del ramo di azienda.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. II 21 novembre 2014 n. 5752), il quale precisa che i requisiti morali e tecnici devono essere posseduti (fino alla stipula del contratto) dall’impresa o delle imprese del RTI che, avendone la capacità, hanno assunto l’onere di eseguire il contratto nella sua interezza, secondo le modalità contenute nell’offerta; ciò nel rispetto del principio secondo il quale i requisiti di partecipazione devono sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e permanere fino alla stipula del contratto (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 101 del 14 gennaio 2014). |