Ai sensi dell’art 37, comma 19, del Codice dei contratti la sostituzione nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese trova applicazione “in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia”.
La disposizione normativa, individua, quindi, utilizzando la congiunzione disgiuntiva “ovvero”, tre diverse ipotesi in cui viene consentita una sostanziale deroga al principio generale di immodificabilità della composizione dell’ATI:
1) il fallimento di uno dei mandanti;
2) la morte, l’interdizione, la inabilitazione o il fallimento dell’imprenditore individuale;
3) l’applicazione della normativa antimafia.
Pertanto, l’ipotesi dell’applicazione della normativa antimafia non è circoscritta, testualmente, ai soli imprenditori individuali (Consiglio di Stato sez. V 5 novembre 2014 n. 5471). |