L’art. 90, comma 6, del Codice stabilisce i casi in cui per l’espletamento delle attività di progettazione e di direzione lavori le stazioni appaltanti possono rivolgersi a professionalità esterne all’amministrazione pubblica; trattasi di norma che introduce, dunque, una riserva di attività in favore dell’organizzazione interna dell’amministrazione, collocando il ricorso al libero mercato come eventuale.
Una volta appurata la sussistenza delle condizioni per ricorrere all’affidamento all’esterno, l’art. 91 pone la distinzione tra gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro ed incarichi di importo inferiore a tale valore, prevedendo, nel primo caso, l’applicazione delle disposizioni di cui al capo II, titoli I e II del Codice dei contratti, e nel secondo l’espletamento di una procedura, ai sensi dell’art. 57, 6° comma, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, ove sussistenti tanti aspiranti idonei.
Con riferimento all’affidamento diretto dell’incarico di direzione dei lavori in favore dei progettista, ai sensi dell’art. 91, 6° comma del D.lgs. n. 163/2006, per attività di importo eccedente la soglia comunitaria, tale soluzione è prevista nel solo caso in cui vi sia stata espressa previsione nel bando di gara indetto per la progettazione; la norma va poi coordinata con quella di cui all’art. 130, 2° comma, che - nell’ipotesi di necessario affidamento all’esterno dell’attività di direzione lavori - tra le varie opzioni contempla quella di rivolgersi al progettista incaricato (TAR Campania Napoli sez. I 12 novembre 2014 n. 5845). |