Si richiama l’attenzione su una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. III 25 novembre 2014 n. 5836) in tema di interdittiva antimafia.
Si legge nella sentenza che l’interdittiva antimafia, in quanto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, non postula l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4693) e che la misura può essere legittimata anche dal rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (Cons. St., sez. III, 1 settembre 2014, n.4441).
Tuttavia, osservano i giudici di palazzo Spada, gli indizi dai quali viene desunto il predetto rischio devono essere almeno quelli accertati in esito ad una coerente e compiuta istruttoria. |