Consiglio di Stato: se l’aggiudicatario non trasmette i documenti entro dieci giorni …


La perentorietà del termine per fornire la documentazione comprovante, peraltro, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (laddove, nella specie, si tratta dei requisiti di ordine generale ex art. 38) è stata affermata dalla giurisprudenza prevalente con esclusivo riferimento a quello stabilito dal primo comma della disposizione, ossia alla fase infraprocedimentale, anteriore all'esame delle offerte, relative alla verifica a sorteggio, trovando razionale giustificazione nelle esigenze di speditezza delle operazioni di gara (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3804, Sez. V, 13 dicembre 2010, n. 8739, Sez. III, 7 marzo 2011, n. 1420); conseguentemente, del tutto legittimamente la stazione appaltante - nella diversa ipotesi di cui al secondo comma - ha ritenuto, nel caso di specie, di poter procedere alla richiesta di ulteriori documenti, pur avendo assegnato termine qualificato come "perentorio", in funzione di una verifica effettiva e sostanziale dei requisiti.

 

Tuttavia, osserva il Consiglio di Stato (sez. IV 24 novembre 2014 n. 5816), con la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 10 del 25 febbraio 2014, è stato statuito che, anche nella fattispecie contemplata dal secondo comma, ossia della verifica nei confronti dell'aggiudicatario (provvisorio) e del concorrente che lo segue in graduatoria, il termine da assegnare "...è lo stesso, di dieci giorni dalla data della richiesta, previsto nel primo comma dell’articolo, non essendovi motivo per ritenere che le disposizioni dei due commi, fondate sulla stessa ratio e coordinate con il rinvio del secondo al primo, si differenzino poi per la durata del periodo fissato per l’adempimento, non emergendo alcuna specificità in tal senso nel comma secondo, attinente anzi, come detto, ad una fase del procedimento che ha raggiunto il proprio esito e tanto più, quindi, deve essere informata ad esigenze di celerità".