La ratio dell’art. 57, comma 5, lett. a d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. è tale che il carattere di complementarietà dei servizi rileva sotto il profilo funzionale e non sotto il profilo della convenienza per l’Amministrazione ad avere un unico interlocutore per lo svolgimento di più servizi tra loro autonomi funzionalmente.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. III 25 novembre 2014 n. 5827), il quale precisa inoltre che, ai sensi della lett. b) dell’art. 57, comma 5, citato, possono affidarsi senza gara “nuovi servizi” la cui necessità di esecuzione è sorta in un momento successivo all’effettuazione dell’originario affidamento e subordinatamente alla circostanza che tale evenienza fosse stata prevista “nel bando del contratto originario”; ne deriva che la fattispecie non è applicabile nel caso in cui si è trattato dell’estensione del medesimo servizio manutentivo ad altri impianti tecnologici. |