Consiglio di Stato: no all’offerta con varianti sostanziali


Una volta bandita la gara, l'Amministrazione non può effettuare, nel corso della stessa, pena una chiara alterazione del principio della par condicio fra i partecipanti alla procedura, valutazioni che comportino in sostanza la realizzazione di un progetto che risulta sostanzialmente diverso da quello posto a base di gara, anche se realizzabile a costi più contenuti nell'immediato e con oneri prevedibilmente minori negli anni successivi (nella fattispecie è stato ritenuto che bandita la gara per la realizzazione di un ospedale con una determinata struttura antisismica, consentendosi una variante solo nel caso di miglioramento antisismico di tale progetto, non può poi l'amministrazione aggiudicare la realizzazione dell'opera a chi ha proposto un progetto che è sostanzialmente diverso e che non è migliorativo sotto il profilo della sicurezza sismica, anche se migliorativo per i costi da sostenere ed anche se tale progetto è stato predisposto nel rispetto delle vigenti disposizioni antisimiche) (Consiglio di Stato sez. III 28 gennaio 2014 n. 419).