Si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. III 14 gennaio 2014 n. 101) in tema di concordato preventivo con continuità aziendale e contratti di appalto.
Si legge nella sentenza che, ai sensi dell' art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, la "ammissione" al concordato preventivo con continuità aziendale non preclude, a determinate condizioni, la partecipazione a gare pubbliche né la continuazione dei contratti in corso con amministrazioni pubbliche, mentre la sola presentazione della relativa domanda non comporta la risoluzione del contratto in corso e, se seguita dall'ammissione ed accompagnata da quelle determinate condizioni, ne consente la continuazione. In particolare, per quanto riguarda la partecipazione a nuove procedure di affidamento non è dubbio che la norma include tra gli effetti dell'ammissione al concordato con continuità, alle dettate condizioni, il ripristino del requisito di cui trattasi; specularmente, deve ritenersi che la stessa norma escluda un effetto siffatto nel periodo intercorrente tra il deposito della relativa istanza-ricorso ed il decreto del Tribunale conclusivo del procedimento di ammissione (artt. 162 o 163 l.f.). |