La mancata indicazione degli oneri da rischio specifico non può mai giustificare la sanzione espulsiva del partecipante, atteso che l'art. 87 comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non dispone l'esclusione dalla gara, ma impone un criterio da seguire per la valutazione della congruità dell'offerta, tenuto anche conto della tipologia di servizio da affidare, onde evitare che l'impresa dimostri la remuneratività e l'attendibilità del ribasso effettuato attraverso la contrazione degli oneri della sicurezza. (TAR Lazio Roma sez. III ter 3 febbraio 2014 n. 1314).
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