TAR Lazio: la “concorrenza” infra gruppo…


La riconducibilità ad un unico gruppo non preclude una competizione e un'effettiva concorrenza tra le imprese che ne fanno parte (e questo è del resto lo spirito della giurisprudenza comunitaria), laddove mancano elementi i quali permettano concretamente di dubitare che le offerte in questione fossero riconducibili ad un unico centro (TAR Lazio Roma sez. I 29 gennaio 2014 n. 1128)