TAR Toscana: nessuna sanzione, se manca la cauzione …


Prosegue la telenovela della individuazione delle conseguenze in caso di carenza o assenza della cauzione. La nuova puntata è costituita dalla pronuncia del TAR Toscana sez. I 22 gennaio 2014 n. 143.

 

Si legge nella sentenza che, a seguito dell'entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto nel Codice dei contratti pubblici il principio della tassatività delle cause di esclusione (comma 1-bis aggiunto dal D.L. n. 70/2011 all'art. 46 del Codice), il collegio ha abbandonato la tradizionale interpretazione secondo cui la mancata produzione della cauzione provvisoria legittimerebbe l'esclusione dell'impresa concorrente dalla gara nonostante la mancanza di una esplicita disposizione di legge in tal senso, per aderire a una diversa lettura dell'art. 75 del Codice, la cui formulazione letterale – rendendo evidente l'intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l'impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica invece l'esclusione dalla gara – non soltanto impedisce alla stazione appaltante, alla luce della novella, di disporre l'esclusione dalla gara dell'impresa concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, ma impone la regolarizzazione degli atti, ovvero l'integrazione della cauzione insufficiente (si veda al riguardo anche TAR Toscana, sez. I, 28 gennaio 2013, n. 141).