TAR Calabria: la valutazione di anomalia non è una valutazione di opportunità …


La valutazione sull'anomalia implica giudizi anche complessi di prognosi sulla sostenibilità dell'offerta, ma tali giudizi hanno sempre una natura eminentemente tecnica (caratteristiche dei materiali, produttività dei mezzi e così via), oppure economica (giudizi sull'utile), o anche amministrativa (idoneità e validità dei preventivi, delle autorizzazioni inerenti l'esecuzione dei lavori, oppure retribuzioni della mano d'opera, questioni organizzative e di cantiere e così via).

 

Dunque non necessariamente e non ordinariamente i giudizi sull'anomalia dell'offerta attengono ad apprezzamenti di opportunità.

 

Lo sostiene il TAR Calabria (sez. Reggio Calabria 22 gennaio 2014 n. 54), il quale evidenzia altresì che, in conseguenza di quanto sopra, solo laddove il giudizio di anomalia sia espresso in termini (o sulla base di giudizi) di opportunità vera e propria - ancorché sul presupposto di una discrezionalità tecnico-amministrativa - in caso di accoglimento del ricorso dovrebbe essere disposta la ripetizione del procedimento; mentre in tutti gli altri casi non sussistono ragioni per negare che il processo si concluda con una pronuncia sull'aggiudicazione e, dunque, ciò postula un pieno sindacato di legittimità sul giudizio di anomalia.