TAR Sicilia: via libera all’avvalimento frazionato


La Corte di Giustizia con la recente sentenza 10 ottobre 2013, sez. V, in causa C-94/12, ha affermato che "gli artt. 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l'art. 33, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come l'art. 49, comma 6, del codice dei contratti, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese".

 

Ne consegue che la predetta disposizione deve essere disapplicata nella parte in cui pone il divieto in questione. Nessun rilievo può essere dato al fatto che il bando ponga un divieto di avvalimento frazionato, perché, "caduto" quello posto dal codice, tale clausola va considerata nulla ex art. 46, comma 1 bis, c.p.a. (TAR Sicilia Palermo sez. III 21 gennaio 2014 n. 191).