L'apposizione di una clausola sospensiva rende il contratto di avvalimento presentato in gara non conforme al modello delineato dall'art. 49, comma 2, lett. f) D. Lgs. 163/2006, che necessariamente presuppone un contratto valido ed immediatamente efficace, in ragione della funzione probatoria che è chiamato a svolgere.
Quest'ultimo, unitamente agli altri documenti elencati nell'art. 49 D.Lgs. 163/2006, deve, infatti, garantire alla stazione appaltante che il concorrente, che si avvale di un requisito di altro soggetto, disponga effettivamente di quest'ultimo sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione (cfr. sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione AVCP, determinazione n.4/2012).
Ciò a tutela della par condicio dei concorrenti e della stazione appaltante, che non può essere esposta al rischio che il concorrente non acquisisca la piena disponibilità del requisito oggetto dell'avvalimento come conseguenza del mancato avveramento della condizione dedotta in contratto o dell'invalidità dell'obbligazione assunta dall'ausiliaria (Parere 11 settembre 2013 n. 146). |