Nelle procedure di gara disciplinate dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, comma 1, del medesimo codice - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di acquisire elementi estrinseci relativi a documenti o dichiarazioni già esistenti, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la regolarizzazione della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione (Consiglio di Stato sez. V 27 gennaio 2014 n. 400 il quale richiama ex multis Consiglio di Stato, sez. V, n. 3077 del 2010)
|