Consiglio di Stato: va bene un punteggio uguale per offerte differenti …


Va ritenuta legittima l'attribuzione del punteggio massimo per tutte le offerte con prezzo pari o inferiore al valore determinato in concreto dal prezzo soglia (media matematica dei ribassi offerti in sede di gara), a prescindere dal ribasso percentuale, e l'attribuzione di punteggi inferiori a quello massimo, in misura proporzionale al ribasso offerto, per le offerte con prezzo maggiore al prezzo soglia (formula dell'interpolazione lineare con il correttivo del prezzo soglia).

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. V 31 marzo 2014 n. 1537), secondo il quale il legislatore rimette alla stazione appaltante la facoltà di determinare i criteri di valutazione delle offerte, precisando che questi vanno prefissati nella lex specialis e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di aver sin dall'inizio contezza di tutti gli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi sull'aggiudicazione.

 

Pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante predeterminare l'incidenza del prezzo, in rapporto alla qualità della proposta, nella valutazione dell'offerta.

 

La relativa determinazione, in quanto basata su valutazioni discrezionali, sfugge all'esame del giudice amministrativo qualora non risulti manifestamente illogica e sia garantita la trasparenza e la par condicio ai concorrenti e i parametri di calcolo possano essere declinati secondo una valutazione a priori.