La sentenza dell' Adunanza Plenaria n. 26 del 2012 ha chiarito che “a fronte della complessità e della peculiarità degli appalti di servizi, ai fini dell'indicazione delle parti di servizio a carico di ciascun operatore economico in r.t.i., non recepisce il solo criterio strettamente percentuale e nominalistico, ma afferma che l'obbligo può essere conformemente assolto con la descrizione delle singole parti del servizio da cui sia evincibile "il riparto di esecuzione fra le imprese associate".
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi ammissibile una dichiarazione nella quale viene individuato il concorso delle imprese associate nella esecuzione del servizio, secondo il criterio del raggruppamento territoriale delle diverse strutture in cui si articola la stazione appaltante (trattatasi di ASL), tutte indicate in dettaglio (Consiglio di Stato sez. III 11 aprile 2014 n. 1795. |