Il Consiglio di Stato (sez. V 24 marzo 2014 n. 1446) ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito al diritto di accesso agli atti di gara ed in particolare al rapporto tra le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e quelle de Codice dei contratti.
Si legge nella pronuncia che il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici, non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel codice dei contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore dell’ordinamento (Cons. Stato n. 5062/2010).
In tal senso la disciplina dettata dall’art. 13 del Codice dei contratti pubblici, essendo destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti medesimi, costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla legge n. 241 del 1990.
Orbene, nel Codice dei contratti l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell’art. 24, legge n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (Cons. Stato n. 6121/2008). In definitiva, nell’ambito di tale codice, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici, ma è richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.
Ne deriva che non è fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata da una delle società concorrenti successivamente alla sua esclusione dalla gara e una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile, dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse ormai più sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela giuridica. |