La modificazione della composizione di un’associazione temporanea di imprese, non aggiuntiva o sostituiva, ma riduttiva per il recesso di talune delle componenti mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui se posseduti, è possibile solo se è dettata dalle esigenze organizzative della compagine concorrente e non anche quando ciò serve per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo ai componenti.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 8 aprile 2014 n. 1647), richiamando precedenti arresti giurisprudenziale (Consiglio di Stato, A.P. 4 maggio 2012, n. 8; sez. VI, 12 giugno 2012, n. 3428). |