Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza più recente, (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 giugno 2012, n. 22 e 5 luglio 2012, n. 26, Sez. V, 18 dicembre 2012, n. 6513), nelle gare d'appalto di servizi, l'obbligo di specificazione delle parti del servizio da eseguire dalle singole imprese raggruppate o consorziate, sancito dall'art. 37 comma 4 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), non distinguendo il dettato normativo tra associazioni di tipo orizzontale e associazioni di tipo verticale, alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell'associazione (costituita o costituenda); anche sotto tale profilo, quindi, la natura orizzontale o verticale del raggruppamento non assume rilievo, avendo le associate specificato le parti del servizio rispettivamente da svolgere ed assunto responsabilità solidale nei confronti dell'appaltante.
E’ la posizione espressa dal TAR Puglia Bari, sez. II 22 aprile 2014 n. 540. |