Si segnala una nuova pronuncia (TAR Puglia Bari sez. II 27 marzo 2014 n. 393) sull’annosa questione dei costi della sicurezza negli appalti di servizi.
Evidenziano i giudici baresi che, nel caso in cui non solo gli atti di gara nulla dicono in ordine all'obbligo di indicare gli oneri di sicurezza nell'offerta economica, ma anzi contengono prescrizioni contrarie che hanno indotto molti concorrenti a ritenere di non dover scorporare detti oneri dall'offerta, è evidente che (a prescindere dall'interpretazione degli art. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 circa la loro idoneità ad introdurre nel nostro ordinamento un obbligo, a pena di esclusione, di indicare gli oneri di sicurezza nell'offerta economica) l'esclusione viene a colpire (in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e del favor partecipationis) concorrenti che hanno presentato un'offerta perfettamente conforme alle prescrizioni stabilite dal bando, dal relativo disciplinare e dall'allegato modulo d'offerta e che hanno incolpevolmente fatto affidamento sulla possibilità di partecipare alla selezione secondo gli adempimenti formali letteralmente previsti nel bando (sull'applicazione del principio di affidamento nelle procedure di gara il TAR richiama le seguenti pronunce: Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2013, n. 145; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 1 agosto 2013, n. 1219; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 14 giugno 2013 n. 980; T.A.R. Milano, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n, 36; T.A.R. Umbria, 22 maggio 2013 n. 301; T.R.G.A. Trento 17 aprile 2013, n. 123).
Ebbene – proseguono i giudici pugliesi - i principi dell'affidamento e della buona fede impediscono che le conseguenze di una condotta della stazione appaltante possano essere trasferite sui partecipanti ad una gara mediante l'applicazione della sanzione dell'esclusione (sul tema Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2012, n. 2973). |