Sempre il TAR Puglia e sempre nella sentenza dianzi richiamata (Bari sez. II 27 marzo 2014 n. 393) affronta un altro tema “scottante”, quello del c.d. subappalto necessario.
Si legge nella sentenza che per il subappalto dei lavori scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria da parte di impresa priva della relativa qualificazione deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 118 cdcp.
La norma non impone l'obbligo di indicare il nominativo dei subappaltatori, né a maggior ragione, i loro requisiti soggettivi generali e di qualificazione, ma si limita a richiedere al concorrente l'indicazione della volontà di subappaltare, rimandando alla successiva fase di esecuzione dei lavori il deposito del contratto di subappalto e la certificazione dei requisiti di qualificazione e di quelli generali di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, in capo alle imprese subappaltatrici.
Quindi, le norme vigenti in materia di subappalto, a differenza dal caso di avvalimento (dove la società ausiliaria deve essere preventivamente indicata in sede di offerta), non richiedono che le società subappaltatrici debbano essere preventivamente individuate in sede di offerta.
Prosegue la sentenza osservando che la diversa disciplina si spiega per la diversa natura dei due istituti. Infatti, l'avvalimento è un istituto che consente al concorrente di integrare i propri requisiti in sede di gara, mentre il subappalto rappresenta una modalità di esecuzione dei lavori; infatti, la società ausiliaria non è un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare sia verso l'impresa concorrente sia - solidalmente - verso la stazione appaltante.
Nel subappalto, invece, il soggetto responsabile verso la stazione appaltante è la sola impresa appaltatrice, mentre il subappaltatore rimane estraneo alla procedura di gara e compare solamente in fase esecutiva. |