Sempre in tema di categorie specialistiche, si segnala che, successivamente alla pubblicazione del richiamato decreto “Ponte”, in data 20 maggio è stata approvata la legge di conversione del decreto legge n. 47/2014 (“cosiddetto Decreto Casa”).
In sede di conversione è stato integralmente sostituito l’articolo 12.
Va ricordato che l’originaria versione di detto articolo prevedeva l’emanazione di un decreto ministeriale, al fine di individuare le categorie specialistiche – per l’appunto il c.d. decreto “Ponte” - nonché l’emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, di un nuovo testo degli art. 107 comma 2 e 109, comma 2 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, annullati dal d.P.R. 30 ottobre 2013.
La “nuova” versione dell’articolo 12 della legge di conversione del “Decreto Casa” individua direttamente le categorie specialistiche, abrogando, di fatto, il DM 24 aprile 2014.
Si segnala che rispetto alle categorie individuate dal menzionato DM 24 aprile 2014, l’art. 12 della legge non contempla più la categoria OS 32, né tra le categorie super specialistiche (ossia quelle che il regolamento individua ai sensi dell’art. 37 comma 11 del Codice), né tra quelle a qualificazione obbligatoria.
Inoltre, la medesima norma ha abrogato il primo e terzo comma dell’art. 109 del d.P.R. n. 207/2010, nonché la tabella sintetica delle categorie ivi riportata, ed ha confermato il principio secondo cui l’affidatario in possesso della qualificazione nella categoria prevalente (sia essa una OG o una OS), può eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l’appalto, ad eccezione di quelle specialistiche e super specialistiche individuate dallo stesso art. 12, se privo della relativa qualificazione.
Rimane ferma la disciplina prevista dall’art. 37, comma 11 del Codice, in tema di categorie super specialistiche.
Per quanto concerne la disciplina transitoria, il comma 7 dell’art. 12 in parola fa salvi i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del d.P.R. 30 ottobre 2013, e fino alla data di entrata in vigore del DM 24 aprile 2014, nonché gli atti, i provvedimenti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi ed avvisi. |