Il TAR Lazio (Roma sez. II 8 maggio 2014 n. 4810) interviene sulla questione del collegamento “sostanziale” ed in particolare sull’applicazione dell’istituto in caso di procedura di gare per “lotti”.
I giudici romani ricordano che l'eliminazione della causa automatica di esclusione dalla procedura di gara dei soggetti che si trovino tra loro in situazione di controllo e la sua sostituzione con la previsione della necessità di procedere al controllo, caso per caso ed in concreto, attraverso la verifica dell'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, dell'effettività della lesione dei fini che si intendono tutelare, ovvero la garanzia della concorrenza e della leale competizione, pone in evidenza la stretta finalizzazione della previsione dell'esclusione del concorrente con l'effettività della lesione del bene tutelato.
Tale stretta interrelazione tra fattispecie escludente e lesione del principio della libera concorrenza consente di valorizzare, ai fini che qui interessano, il riferimento, contenuto nella citata norma, alla “medesima procedura di affidamento”.
Ed invero – afferma il TAR - se la ratio della norma in esame risiede nell'esigenza di garantire un'effettiva e leale competizione tra gli operatori economici attraverso l'imposizione di un limite alla partecipazione alle gare a tutte quelle imprese le cui offerte si rivelino in concreto espressione di un unico centro decisionale, e quindi, come tali, idonee a condizionare il confronto concorrenziale, è evidente che la mancanza di autonomia nella formulazione delle offerte può assumere rilievo, ai fini concorrenziali al cui presidio la norma è rivolta, unicamente nelle ipotesi in cui le offerte, provenienti da un unico centro decisionale, siano volte ad ottenere l'aggiudicazione della medesima gara, essendo solo in tali casi le offerte non formulate in modo autonomo e indipendente idonee a falsificare il confronto concorrenziale.
La ratio della norma esclude, quindi, che possa assumere rilievo la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate da imprese collegate o controllate laddove le stesse partecipino a gare distinte.
A sostegno della qualificazione di ciascun lotto quale gara autonoma depongono, invero, vari indici che inducono a far ritenere ogni lotto una procedura di affidamento a sé stante. |