Ancora una pronuncia sul tema della sicurezza e degli appalti di servizi (TAR Lazio Roma sez. II bis 7 aprile 2014 n. 3742).
È diffuso l'orientamento dell'immediata precettività degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) riguardo alla necessità di specificare il costo della sicurezza nelle offerte economiche in gare per l'appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, anche in difetto di espressa previsione dei bandi.
Ma è altresì diffuso quell'orientamento che in via eccezionale riconosce, alla stregua del principio generale di favor partecipationis, la prevalenza dell'affidamento incolpevole qualora la lex specialis di gara sia strutturata in modo da indurre in errore i partecipanti circa i requisiti dell'offerta (Cons.St., V. 6.8.2012 n. 4510; T.A.R. Piemonte, I, 9.1.2012 n. 5; id. 4.4.2012 n. 458; T.A.R. Umbria, I, 22.5.2013 n. 301; T.A.R. Campania, II, 21.6.2013 n. 3198).
Applicando detti principi - richiamati altresì nei pareri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 54 del 23 aprile 2013 e n. 118 del 17 luglio 2013 - legittimamente la commissione di gara ammette l'offerta economica sebbene non indicante gli oneri della sicurezza aziendale a parte e in modo specifico, tenuto conto che il modello predisposto dalla stazione appaltante non comprende alcuna voce ad essi relativa.
La modulistica predisposta dalle stazioni appaltanti assolve a molteplici fini, rendendo omogenee le offerte e semplificandone l'esame comparativo (così assolvendo a una funzione acceleratoria), nonché riducendo il rischio di errori.
Quest'ultima finalità sarebbe senz'altro frustrata ove i concorrenti, attenti a non esporsi al rischio di esclusione per errori e omissioni nella redazione dell'offerta, possano essere poi penalizzati per non aver integrato l'apposito modulo predisposto dalla stessa amministrazione appaltante e perciò stesso ingenerante un obiettivo affidamento (sul tema T.R.G.A. Trento 16.12.2011 n. 317).
L'aberrante risultato di una siffatta conclusione e la totale confusione e incertezza che deriverebbe alle procedure di gara non necessitano di particolare illustrazione. Basti solo considerare che gli essenziali valori dell'affidamento e della buona fede impediscono che le conseguenze di una condotta, erronea e/o omissiva, della stazione appaltante, non immediatamente percepibile possano essere trasferite sui partecipanti sanzionandoli con l'esclusione (in termini, Consiglio di Stato, V, 22 maggio 2012 n. 2973; T.A.R. Umbria 11 luglio 2012 n. 274). |