Autorità: accordo quadro e ATI verticali e miste


L’Autorità (Parere 20 novembre 2013 n. 186) ritiene legittimo il divieto contenuto nella lex specialis di partecipazione di ATI miste o verticali ad una gara per l’aggiudicazione di un accordo quadro.

 

Si legge nel parere che il contestato divieto di associarsi in forma verticale o mista trova adeguata giustificazione nella rappresentata impossibilità di “prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi", secondo la dinamica che connota la particolare procedura di gara dell'accordo quadro di cui all'art. 3 comma 13, D.lg. n. 163/2006, che, come evidenziato di recente in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4891) è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il suo scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste, tanto che costituisce solo il tessuto giuridico-normativo cui le parti si sono vincolate per la successiva conclusione e stipulazione di un contratto.

 

In sostanza, con l'accordo quadro l'Amministrazione effettua una gara unica, accorpando per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, rispetto alla quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti (ed ai relativi prezzi), cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica.

 

Di qui l'esigenza di assicurarsi la partecipazione di imprese qualificate per tutte le lavorazioni volta per volta da appaltare, esigenza che potrebbe essere plausibilmente vulnerata ove si accedesse alla gara sotto forma di raggruppamento verticale, postulando tale fattispecie associativa, come detto, la pluralità di specializzazioni richieste che invece potrebbe mancare con riferimento ad uno o più interventi.