Consiglio di Stato: la dichiarazione ex articolo 38 per… conto terzi


Un soggetto munito della rappresentanza dell'impresa – in ipotesi anche un procuratore ad negozia, regolarmente munito dei poteri di sottoscrivere gli atti di partecipazione alla gara - può rendere la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, dettate dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, anche per gli altri soggetti che nell'impresa devono possedere tali requisiti.

 

Lo afferma la sezione III del Consiglio di Stato con Ordinanza del 29 aprile 2014 n. 2214, nella quale è precisato che oramai nella giurisprudenza è stato acclarato il principio secondo il quale è possibile la presentazione, da parte di un unico soggetto a ciò abilitato, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, non solo qualità personali e fatti del dichiarante ma anche, stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 938 del 21 febbraio 2012, Sez. V, n. 1563 del 1 aprile 2014).

 

Nella medesima Ordinanza è invece rimessa all’Adunanza plenaria la questione concernente la sussistenza o meno dell’obbligo da parte del dichiarante di fornire l’indicazione nominativa di tutti i soggetti per i quali il possesso dei requisiti di moralità è stato dichiarato.

 

Rileva il Consiglio di Stato che detta questione va rimessa all'Adunanza Plenaria affinché possa ridurre i motivi di grave incertezza che investono, sul punto, sia le stazioni appaltanti sia le imprese che partecipano alle gare pubbliche sia la stessa giurisprudenza, oscillante fra posizioni più formali e posizioni più sostanziali, affermando il principio che non sia necessaria una indicazione nominativa nell'autodichiarazione presentata dal rappresentante legale dell'impresa di tutti i soggetti per i quali deve essere dimostrato il possesso dei requisiti morali.