Consiglio di Stato: anche le risoluzioni di altre stazioni appaltanti vanno dichiarate


Ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 136/2006 è imposta, a pena di esclusione, la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche da parte di stazioni appaltanti diverse da quella che bandisce l'appalto all'esame.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. III 5 maggio 2014 n. 2289), secondo cui si tratta di dichiarazione/prescrizione essenziale che prescinde dalla stazione appaltante, la stessa o altra, perché attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all'Amministrazione la valutazione dell'errore grave che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova.

 

La circostanza – concludono i giudici di legittimità - assume dunque il carattere di elemento sintomatico in ogni caso apprezzabile, anche se proveniente da altra Amministrazione, e che può fornire elementi oggettivi per le determinazioni della stazione appaltante.