Consiglio di Stato: la “doppia” Commissione


Con la già menzionata sentenza della sez. IV del Consiglio di Stato 17 febbraio 2014 n. 749 è stata affrontata la questione della “doppia” Commissione di gara.

 

Si legge nella pronuncia che, con l'entrata in vigore dell'art. 84 del Codice, la commissione giudicatrice del contratto nominata dalla stazione appaltante "..opera secondo le norme stabilite dal regolamento…" ed è espressamente competente solo "… ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto".

 

L'art. 283 del Regolamento al Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010, secondo comma, prevede poi che la "commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti … valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi”.

 

Nel successivo terzo comma, non a caso, il riferimento all'art. 84 scompare del tutto quando nel descrivere la fase finale dell'aggiudicazione, la norma dispone che "…il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284".

 

Il contenuto letterale del Regolamento elenca strettamente solo i compiti che devono necessariamente essere affidati alla commissione "c.d. giudicatrice" , il cui mandato può quindi anche legittimamente esaurirsi con il termine della fase di valutazione.

 

La commissione è infatti organo istruttorio straordinario e temporaneo dell'amministrazione (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354; sez. V, 24 marzo 2006, n. 1525) con il compito giuridicamente prefissato dall'art. 84, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006 di procedere alla valutazione tecnica delle proposte delle imprese attraverso l'esercizio esclusivo di discrezionalità tecnico-scientifica, o giuridico-finanziaria.

 

Ciò non vuol dire che, come spesso avviene, ad essa non possa essere affidata l'intera istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/1990 (richiamato dall'art. 2, III° co. del Codice dei Contratti) ovvero anche le funzioni di cui all'art. 284 del Reg. n.207/2010.

 

Tali conclusioni appaiono coerenti anche con l'impianto disegnato dagli artt. 9 - 12 del Codice dei contratti pubblici, per cui tutti i provvedimenti facenti parte della procedura di evidenza pubblica sono assunti dal responsabile del procedimento e dai dirigenti - e dunque dal seggio di gara - a cui spetta l'approvazione definitiva degli atti di gara ivi inclusi quelli di esclusione, dopo averne verificato la regolarità tecnica e la legittimità (cfr. (cfr. Consiglio di Stato sez. V 19 giugno 2009 n. 4068; Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1361; sez. V, 17 luglio 2004, n. 5142; sez. V, 26 settembre 2002, n. 4938).

 

Il combinato disposto dell'art. 84, del D.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 283 del Regolamento al Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010 limitano il ruolo "necessario" ed i compiti ineludibili della Commissione giudicatrice alla sola fase della valutazione delle offerte , il che non esclude che alla medesima non possano essere affidati anche i profili relativi all'ammissione ed all'aggiudicazione, quali la valutazione dei requisiti, dei documenti e dell'offerta economica.

 

Tuttavia non vi è alcun elemento normativo, di carattere testuale o sistematico, che possa far concludere che il ricorso a due commissioni - una con il compito di seggi di gara ed un'altra di valutazione tecnica delle offerte - comporti necessariamente ed automaticamente l'illegittimità della gara.

 

Del resto anche, nel periodo antecedente al Codice, la costituzione di due commissioni, una tecnica c.d. "giudicatrice" ed una giuridico - amministrativa c.d. "aggiudicatrice", era una prassi comune per le stazioni appaltanti (es. dipartimenti universitari, enti di ricerca, aziende sanitarie,ecc. ecc. ) che gestivano (spesso con carattere di occasionalità) procedure di appalto, estremamente complesse sul piano tecnico, scientifico o anche finanziario e che, per questo, necessitavano di una commissione per la valutazione della migliore offerta economicamente più vantaggiosa composte da alte professionalità e specialisti del settore che però erano spesso del tutto digiuni di esperienze e competenze in materia di procedure appalti.

 

In definitiva, in ragione dell'assenza di specifiche contrarie indicazioni normative al riguardo, deve ritenersi che, successivamente all'entrata in vigore del Codice dei Contratti, del tutto legittimamente una stazione appaltante prevede nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, qualora, senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedimentali, ad una siano affidati i compiti tipici del seggio di gara c.d. "aggiudicatrice" ed all'altra c.d. "giudicatrice" vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte ai sensi dell'art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. (*)