Per le a.t.i. orizzontali l'indicazione della quote imputabili alle singole imprese è stato ritenuto costituire presupposto indefettibile che consente, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, di subito operare le necessarie verifiche dei requisiti di qualificazione; si è, in particolare, affermato che le "esigenze di controllo e di trasparenza si pongono in modo persino rincarato nei raggruppamenti a struttura orizzontale, in seno ai quali tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazione, per cui, in difetto di specificazione anche quantitativa delle "parti" di servizi che saranno eseguiti dalla singola impresa, sarebbe inibito alla stazione appaltante una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione con l'entità delle prestazioni di servizio da ognuna si esse assunta" (così Consiglio di Stato, Ad. Plen., 5 luglio 2012, n. 26; nel solco cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5565).
Lo afferma il Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia (6 febbraio 2014 n. 62), il quale osserva come sia, quindi, espressione di un principio generale, l'obbligo di indicare la quota di partecipazione al raggruppamento |