Si segnala un’interessante pronuncia del TAR Abruzzo (L'Aquila sez. I 12 febbraio 2014 n. 116) in tema di offerta economicamente più vantaggiosa e più precisamente di riparametrazione delle offerte secondo l’allegato P al Codice.
Osservano i giudici aquilani come l'operazione di riequilibrio sia resa necessaria dall'esigenza di mantenere invariata la "ponderazione relativa" fissata dal bando ex art. 83, comma 2, del codice: l'offerta qualitativamente migliore deve pesare nella misura prevista dal bando così come, in base alla formula dell'all. P , la migliore offerta economica.
In mancanza di tale operazione i vari criteri finirebbero per acquisire un peso diverso rispetto a quello voluto dalla legge di gara, con relativa preponderanza dei meno pesanti rispetto ai parametri di maggior peso, allorché questi siano suddivisi in numerosi sub criteri che tendono ad abbassare il punteggio complessivo (cfr. il parere AVCP 109/2012: la mancata attribuzione del massimo punteggio "produce una violazione del rapporto che la stazione appaltante ha stabilito debba sussistere tra prezzo/qualità, in quanto in base alle formule del citato Allegato P al primo viene sicuramente attribuito il relativo punteggio massimo previsto dalla stazione appaltante, alla seconda è poco probabile che venga assegnato tale punteggio. Per ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualità, occorre allora attribuire alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il valore più alto tramite i sottocriteri, il punteggio massimo indicato dalla lex specialis e, conseguentemente, mediante proporzione lineare riparametrare tutte le altre offerte").
Pertanto, riparametrato il punteggio complessivo dei sottocriteri ed effettuata la sommatoria dei punteggi riparametrati, va altresì effettuata la riparametrazione finale, vale a dire la attribuzione alla offerta tecnica, risultata quella con il punteggio più alto dall'insieme delle operazioni descritte, del punteggio massimo previsto dalla legge di gara. |