Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante: «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013.
Come noto, il decreto conteneva anche un norma di strategico interesse per il settore degli appalti, in virtù della quale il legislatore aveva assunto il compito di ridisegnare nel suo complesso la disciplina della qualificazione dei lavori pubblici (entro il termine del 30 giugno 2014) consentendo, nelle more, l’applicazione delle previsioni degli articoli 107 e 109 del Codice degli Appalti: ovvero, le norme che consentono di affidare le lavorazioni specialistiche alle imprese con la specifica qualificazione tecnica.
Appare utile ripercorrere, seppur sinteticamente, le principali tappe della intricata vicenda:
* il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3014/2013, si era espresso in merito al ricorso straordinario n. 3909 dell'8 aprile 2011 proposto da AGI (Associazione Imprese Generali) ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri accogliendo, parzialmente, il ricorso con riferimento all'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e ha disposto che, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, venga data pubblicità del decreto nelle medesime forme dell'atto annullato;
* l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture era intervenuta sull’argomento con l’atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013, in cui fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo n. 3014/2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori;
* successivamente era stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, recante “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2” con cui, di fatto, il Presidente della Repubblica accoglieva il ricorso dell’AGI ed annullava le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile;
* con il citato D.P.R. veniva annullato, anche, l’art. 85, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevedeva un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria;
* dal 31 dicembre, con la pubblicazione del citato Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, veniva sospeso il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e veniva precisato, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto- legge, e, quindi, entro il 31 maggio 2014, avrebbero dovuto essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con la precisazione che, nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti;
* dal 1 marzo 2014, con la mancata conversione in legge del decreto-legge n. 151/2013, non è più sospeso il D.P.R. 30 ottobre 2013.
La mancata conversione del decreto legge n. 151/2013 determina, di fatto, la momentanea perdita di rilevanza, nel sistema dei lavori pubblici, delle categorie di opere specialistiche, atteso che le imprese generali sono legittimate ad eseguire le lavorazioni rientranti in dette categorie, seppur prive della relativa qualificazione.
L’unica ipotesi in cui dette categorie continuano a conservare valore è quella concernente gli appalti ad esse specificamente dedicati, ossia quegli appalti dove dette categorie assumono il ruolo di categoria prevalente. |