Ad. Plen. Consiglio di Stato: verifica ex articolo 48 sull’aggiudicatario. Il termine è perentorio


Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, con sentenza del 25 febbraio 2014 n. 10, ha affrontato la questione della comprova dei requisiti speciali ex articolo 48 del Codice.

 

Si legge nella sentenza che l'articolo, 48, comma secondo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, va interpretato nel senso che l'aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma primo del medesimo articolo, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa di cui al comma primo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti.

 

Tale interpretazione non comporta alcun adempimento innovativo per i privati essendo già chiaro dal testo della norma il loro obbligo a comprovare il possesso dei requisiti; l'esclusione è prevista dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice "in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice…", essendo con ciò coerente quella del soggetto che non comprovi il possesso di requisiti essenziali per la prestazione oggetto del contratto da stipulare; la sanzione non è immotivata né irragionevole alla luce dello scopo del procedimento e dell'interesse pubblico con esso perseguito, non risultando rilevante, in questo quadro, il fatto che l'esclusione sia comminata in corso di gara o dopo la sua conclusione; né si introducono sanzioni non previste avendo chiarito la giurisprudenza, come già rilevato, che l'inutile scadenza del termine per la presentazione della documentazione comporta la sanzione dell'esclusione ai sensi del comma 1 dell'art. 48 (sez. IV, n. 810 del 2012, cit.), alle cui sanzioni il comma 2 rinvia.

 

E' peraltro dirimente, anche per i profili ora considerati, la palese irragionevolezza della possibilità che l'efficace conclusione della gara resti sospesa a tempo indefinito a discrezione dei soggetti privati.