Consiglio di Stato: modalità di chiusura dei plichi


Le modalità di chiusura prescritte dal disciplinare di gara rispondono alla fondamentale e insopprimibile esigenza di garantire che il plico non possa essere aperto se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura e che, proprio a tal scopo, è richiesta non solo la sigillatura dei plichi - nella specie mediante nastro adesivo - ma anche la timbratura e/o la controfirma, in modo da assicurare la certezza che la sigillatura sia stata effettivamente apposta dal mittente e non sia stata aggiunta, su alcuno dei lembi, successivamente.

 

Gli adempimenti prescritti assicurano l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, evitando la manomissione del contenuto del plico, garantiscono la segretezza dell'offerta, con la conseguente legittimità dell'esclusione dalla gara dell'impresa che abbia omesso la sigillatura del plico contenente l'offerta medesima (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2012 n. 4696).

 

Rientra nel potere dell'Amministrazione fissare le regole di svolgimento della gara pubblica, comprese quelle che attengono alle modalità di presentazione delle offerte; tale potere sfugge al sindacato giurisdizionale salva la sua manifesta irragionevolezza, irrazionalità ed illogicità, che non sussistono nel caso in cui sia per essa richiesta una doppia formalità, e cioè la sigillatura del plico e la controfirma sui lembi di chiusura, in quanto ragionevolmente finalizzata non solo ad evitare il rischio della manomissione del plico e dell'alterazione del suo contenuto, garanzia alla quale è preposta la sigillatura, ma anche a garantire la effettiva provenienza del plico e dell'offerta, garanzia cui è preposta la controfirma sui lembi di chiusura (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011 n. 3067).

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 20 febbraio 2014, n. 828), ripercorrendo la sentenza di primo grado oggetto di appello.

 

Rilevano quindi i giudici di legittimità che se così è, a fronte del chiaro tenore della lex specialis che impone, in via del tutto inequivocabile, che "tutti i lembi di chiusura dei plichi, ivi compresi quelli preincollati, oltre ad essere completamente incollati" siano "controfirmati e/o timbrati nonché sigillati mediante apposizione di bolli in ceralacca o sovrapposizione, per l'intera lunghezza, di nastro adesivo trasparente", la presentazione di un plico testualmente descritto nel verbale di gara "integro" ma "non timbrato e controfirmato sui restanti lembi laterali e inferiore" sostanzia un'irregolarità che la lex specialis di gara e l'anzidetto art. 46, comma 1-bis, del D.L.vo 163 del 2006 inderogabilmente sanzionano con l'esclusione dell'offerta proprio in dipendenza della predetta, fondamentale necessità di garantire sia la non manomissione del plico e la non alterazione del suo contenuto, sia l'effettiva provenienza del plico medesimo e dell'offerta in esso contenuta.