Un’applicazione rigorosa dell'art. 49 del Dlg 163/2006 implicherebbe pur sempre, per communis opinio della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2344/2011), che l'impresa ausiliaria dovrebbe prestare non il requisito "soggettivo" di qualità quale mero valore astratto, ma tutti i fattori della produzione e tutte le risorse proprie, necessari ad assicurare gli indispensabili livelli di qualità nell'esecuzione dell'appalto, precisando poi i criteri d'ammissibilità come testé esposti nel periodo precedente.
Al di là del modo di confezionarne in concreto il contratto, l'avvalimento nella specie è "difficile" non per la modalità di redazione di quest'ultimo, ma proprio perché dimostrare la concretezza dell'impegno, quando si deve prestare una qualità e non un altro requisito tecnico o finanziario, non attingerà la soglia della meritevolezza e della specificità, se non dissimulando la sostanza del subappalto.
Si avrebbe così un uso incongruo dell'avvalimento, teso, nei fatti almeno, a dissimulare una sorta di subappalto tra impresa ausiliaria (che, per forza, deve mettere a disposizione tutto ciò che serve a produrre e generare la qualità certificata) e quella ausiliata.
Ne deriva, per un verso, che l'intima connessione tra qualità e status (non importa quanto transeunte) dell'impresa ausiliaria comporta che l'una non è cedibile ad altre organizzazioni se non congiuntamente all'altro, ossia in una con l'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.
Discende altresì, senza che ciò suoni a disparità di trattamento (se non nella natura delle cose), la non assimilabilità, per oggetto, di ciò che vale per gli appalti di lavori – per i quali l'attestazione SOA è l'inscindibile sintesi d'un insieme eterogeneo di requisiti, tra cui quelli di qualità e come tale deducibile in avvalimento nella sua totalità - rispetto alle forniture ed ai servizi, per i cui appalti la qualificazione non è predefinita, né centralizzata.
E’ la posizione espressa dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. III 25 febbraio 2014 n. 887). |