Consiglio di Stato: è legittima la richiesta del “ribassino” post gara …


Una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, “non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par condicio”.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. III 28 febbraio 2014 n. 943) richiamando alcuni precedenti pronunce di legittimità (Consiglio di Stato sez. V 23 agosto 2004, n. 5583; Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2007, n. 1827).