Consiglio di Stato: il “fatidico” Allegato P ha valore esemplificativo


L'Allegato P - in coerenza con le norme dell'art. 83 del d.lgs. n.163/2006 e dell'art. 283 del Regolamento di cui al d.p.r. n.207/2010, al predetto Regolamento - non impone affatto, a pena di illegittimità, un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa purché la metodologia adottata sia tale da "..consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa…" (artt.83, V° co. Cod. dei Contratti).

 

Il predetto Allegato anzi prevede letteralmente che il " … calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito:

1) uno dei metodi multi criteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali ad esempio: il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull'utilizzo del punteggio assoluto…".

La predetta disposizione indica solo esemplificativamente alcuni metodi e quindi, in coerenza con il disposto di cui all'art. 55 della Dir. 2004/17/CE, non impone necessariamente il ricorso ad un determinato metodo, ma pretende solo che il metodo prescelto sia fondato su parametri numerici.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato sez. IV con sentenza 17 febbraio 2014 n. 749.