CGA Regione Sicilia: avvalimento anche per attribuire il punteggio …


Se è possibile comprovare mediante l’istituto dell’avvalimento anche l’esperienza pregressa, non si vedono ragioni per le quali quella stessa esperienza non debba essere valutata, in termini di attinenza e qualità, dalla commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio.

 

Lo afferma il Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia (Sezione giurisdizionale 21 ottobre 2014 n. 569) rilevando che il Consiglio di Stato, sez. v, 8 novembre 2012, n. 5692, con riferimento ad un caso in cui è stato ritenuto essersi in presenza di un avvalimento operativo, ha ritenuto consentita tale possibilità “dall’attuale tenore dell’art. 49 del D.Lgs n. 163 del 2006, secondo il quale può essere prestato qualsiasi requisito, non solo per la fase di valutazione del’offerta ma anche per la fase di esecuzione”; il medesimo Consiglio di Stato ha quindi ritenuto non condivisibili le censure sollevate “compresa la parte in cui è lamentato che l’indicazione del personale dell’impresa ausiliaria come afferente al gruppo di progettazione della ausiliata ha comportato l’attribuzione di un maggior punteggio per l’offerta tecnica, essendo ciò da considerarsi come naturale e legittima conseguenza della possibilità di avvalersi del personale stesso”.

 

Conclude quindi il Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, evidenziando che la tesi dell’impossibilità giuridica di dar rilievo all’istituto dell’avvalimento ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito non tiene, in adeguato conto, il coinvolgimento operativo nell’appalto dell’ausiliario, ponendosi, così, in contrasto con le finalità dell’istituto stesso, che ha carattere generalizzato, e con l’art. 49 D.Lgs. n. 163 del 2006, che ne consente la massima operatività, e non può, pertanto, essere condivisa.