Con riguardo alla cauzione provvisoria, l’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, ai commi da 1 a 7, non prevede alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o di esclusione del concorrente nemmeno per l’ipotesi in cui la stessa non venga prestata, a differenza di quanto, invece, esso prevede, al successivo comma 8, in relazione alla cauzione definitiva, espressamente prescritta a pena di esclusione; pertanto, la stazione appaltante – ove sussista una prescrizione del bando che imponga la presentazione della cauzione provvisoria “a pena di esclusione” – non può che procedere alla disapplicazione di quest’ultima, nel rispetto del citato art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (TAR Lazio Roma sez. II bis 3 novembre 2014 n. 11001).
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