A tutela dei principi di trasparenza e imparzialità e, dunque, della par condicio tra i concorrenti, i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono né modificare il bando, né integrarlo, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica.
Lo afferma il TAR Toscana (sez. I 15 ottobre 2014 n. 1542) evidenziando che il bando, in quanto lex specialis predeterminata e pubblicata con le forme di legge, deve essere interpretato ed applicato per quello che obiettivamente prescrive, senza che possano acquisire rilevanza preclusiva atti interpretativi postumi della stazione appaltante, la quale non potrebbe giammai disapplicare le clausole del bando né alterarne ex post la portata prescrittiva (Consiglio di Stato sez. V, 15 maggio 2013, n. 2625; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 luglio 2013, n. 1671). In altre parole, i chiarimenti non possono modificare il bando e risolversi nella introduzione di ulteriori requisiti di ammissione o nella modificazione di quelli richiesti dalla lex specialis.
Prosegue la sentenza rilevando, altresì, che le regole contenute nella lex specialis di una gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la sola possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando, dovendosi reputare comunque preferibili, a tutela dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato sez. IV, 19 settembre 2011, n. 5282; id., 5 ottobre 2005, n. 5367; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162).
Così non v'è dubbio che i chiarimenti della P.A. possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un "operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione... " (Cons. Stato, sez V, 13 luglio 2010, n. 4526). |