Sulla scorta del principio recentemente affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici”, con la conseguenza che una dichiarazione sostitutiva riferita in
via generale ai requisiti previsti dalla norma “è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio” (così Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2014 n. 16).
E’ quanto affermato dal TAR Piemonte sez. II nella sentenza del 10 ottobre 2014 n. 1558. |