Va inclusa nel concetto di “servizio legale” essenzialmente l’attività di patrocinio legale esercitata dall’avvocato in giudizio e, per estensione, quella di consulenza giuridica in senso stretto (parere pro-veritate su questioni controverse) e l’attività di rappresentanza in giudizio (Consiglio di stato, Sez. V, 11 maggio 2012 , n. 2730).
La giurisprudenza ha anche chiarito la ratio di siffatta esclusione, consistente nel fatto che l’affidamento del singolo incarico di difesa in giudizio non può soggiacere, neanche nei sensi dell’art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di tipo selettivo, incompatibile con la natura dell’incarico conferito: ciò alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, della non prevedibilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e, quindi, dell’assenza di basi oggettive su cui predeterminare criteri di valutazione selettiva.
E’ la posizione espressa dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna (pronuncia del 9 ottobre 2014 n. 203). |