ANAC: le varianti in corso d’opera


Con parere del 2 settembre 2014 n. 35, l’ANAC ha fornito talune indicazioni sul tema delle varianti in corso d’opera.

 

Si legge nel parere che le varianti in corso d’opera “si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi, che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923). Osserva l’ANAC che è stato affermato che “Sono illegittime le perizie di variante redatte al fine di recepire le richieste dell'impresa a seguito di definizione di accordo bonario sottoscritto dalle parti” (Deliberazione AVCP n. 205/2002). L’istituto, introdotto già con gli artt. 343 e 344 della Legge n. 2248 del 1865 all. F., risponde infatti all’esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto che diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto.