Ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 163 del 2006 è consentita, nei casi di fornitura di prodotti, la previsione del deposito di campioni quali modalità di prova del requisito di capacità tecnica.
Detta previsione trova la sua ratio nell’esigenza di disporre, fin dalla fase di qualificazione, di un parametro fermo di raffronto dei contenuti dell’offerta tecnica cui deve poi corrispondere l’esecuzione del contratto.
La clausola escludente per mancata presentazione della campionatura non incorre nella comminatoria di nullità prevista dall’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, perché volta a garantire la certezza dell’offerta. Essa corrisponde ad un interesse specifico della stazione appaltante, che si identifica nell’apprezzamento su un piano di effettività dei requisiti di idoneità dell’impresa ammessa alla gara a rendere una prestazione conforme alle specifiche del disciplinare di gara e trova referente normativo nel richiamato articolo 42, comma 1, lett. l), del d.lgs. innanzi citato.
E’ quanto si legge nella sentenza della sezione III del Consiglio di Stato del 23 ottobre 2014 n. 5225, la quale conclude rilevando che l’incompletezza dell’offerta esclude che possa trovare applicazione la regola del c.d. soccorso istruttorio, che l’indirizzo segnato dall’A.P. n. 9 del 2014 limita alle sole ipotesi di regolarizzazione ed integrazione di documenti già esistenti e riconosciuti carenti e non estende all’introduzione di elementi essenziali (nella specie produzione di campioni degli articolo introdotti in offerta) di cui è stato riscontrato il difetto. |